PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. Il secondo periodo del comma 3 dell'articolo 42 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, è sostituito dai seguenti: «\uIl diritto a proporre la domanda giudiziale si prescrive nel termine di tre anni dalla data di comunicazione all'interessato del provvedimento emanato in sede amministrativa. Il termine di prescrizione può essere interrotto solo dal deposito presso l'ufficio giudiziario competente dell'atto introduttivo del procedimento giudiziale».